Partner di cooperazione di Deutsche Messe AG

Condizioni generali di contratto

1. Oggetto del contratto, stipula di contratto
1.1 Le presenti condizioni di ordine valgono sia per il commissionario del contratto di consulenza e di prestazione di servizi
Società di consulenza fiscale ECOVIS Grieger Mallison Wilters & Partner

VAT-Refund-International
Hinüberstraße 4a
30175 Hannover
(d'ora in poi chiamata "ECOVIS")
che per il Committente, vale a dire espositori e visitatori (solo aziende, nessun privato e consumatore di fiere specializzate e simili manifestazioni in Germania (d'ora in poi chiamato "Committente"), per quanto riguarda la consulenza e l'assistenza della gestione della procedura di rimborso dell'IVA a credito per il committente.

1.2 ECOVIS gestirà presso l'ufficio federale delle finanze tedesco il rimborso dell'IVA a credito pagata dal Committente, sulla base delle fatture e ricevute originali messe a disposizione dal Committente e in suo nome, fornendogli inoltre consulenza.

1.3 La stipula di contratto si realizza mediante la registrazione online del Committente sulla pagina web corrispondente di ECOVIS/ VAT-Refund-International, al più tardi con l'invio dei giustificativi a ECOVIS, compreso il conferimento del mandato all'esecuzione della procedura di rimborso dell'IVA a credito, a meno che ECOVIS non si opponga espressamente per iscritto (anche per e-mail) al conferimento dell'incarico.

2. Compenso
2.1 Per il proprio lavoro, ECOVIS riceve un onorario forfettario del 15% dell'effettivo importo rimborsato. Se in un caso isolato questo onorario dovesse risultare inferiore a 99 euro, a ECOVIS spetta un onorario minimo dell'ammontare di 99 euro.

2.2 Il Committente acconsente al fatto che il pagamento della somma di rimborso avviene su un conto discrezionale particolare di ECOVIS e che ECOVIS, in seguito al ricevimento del corrispondente importo di rimborso, dedurrà l'onorario forfettario concordato al comma 2.1 e pagherà immediatamente l'importo restante al Committente, su un conto corrente da questi indicato.
Il Committente non deve anticipi né pagamenti in acconto.

3. Obblighi di cooperazione del Committente
Il Committente deve assicurarsi che a ECOVIS vengano presentati tempestivamente tutti i documenti necessari al disbrigo dell'incarico (in particolare la delega firmata della ditta e la richiesta di rimborso, oltre ai giustificativi originali), anche senza dietro espressa richiesta, entro i termini validi per la richiesta e che ECOVIS sia informata di tutte le pratiche e circostanze che possano rivestire importanza ai fini di esecuzione dell'incarico.

4. Ambito generale di fornitura del servizio
Il Committente è a conoscenza che ECOVIS esercita solo un'influenza limitata sulla durata della procedura e sul pagamento dell'importo da rimborsare nei confronti del destinatario della procedura di rimborso, vale a dire l'ufficio federale delle finanze tedesco. Tuttavia, ECOVIS si impegnerà al massimo per accelerare la procedura di rimborso. Ciononostante non è da escludere che in un caso particolare il rimborso possa richiedere oltre un anno a partire dalla richiesta.

Si deve fornire solo la prestazione concordata e non un determinato successo. Un disbrigo regolare può avvenire solo quando ECOVIS riceverà tutti i documenti e le informazioni per la richiesta, al più tardi entro quattro settimane dalla scadenza del termine di presentazione in vigore per la richiesta di rimborso presso il fisco tedesco.

5. Privacy
Il Committente è d'accordo sul salvataggio di dati personali e pertinenti alla questione presso ECOVIS su impianti EDP e altri supporti dati. Il Committente, consapevole dei rischi del traffico di e-mail, tra cui la possibile perdita di dati durante la trasmissione, dichiara di comprendere che lo scambio di informazioni tra il Committente e ECOVIS potrà avvenire anche per e-mail.

ECOVIS si impegna a trattare in modo confidenziale le informazioni, i documenti e i dati ceduti e di utilizzarli solo per gli scopi previsti dalla procedura di rimborso dell'IVA a credito.

6. Documenti del Committente
Nell'ambito della consulenza e dell'assistenza, ECOVIS tratterà e conserverà secondo le regole i documenti ceduti dal committente, in particolare i giustificativi. In caso di perdita dei documenti presso l'ufficio federale delle finanze tedesco o nella posta, ECOVIS non sarà da ritenersi responsabile.

Dopo aver ricevuto indietro i documenti corrispondenti dall'ufficio federale delle finanze tedesco, ECOVIS li rimanderà al Committente.

7. Responsabilità
La responsabilità di ECOVIS è limitata all'ammontare dell'importo da rimborsare, non vale in caso di azioni negligenti e premeditate a discapito del Committente.

Inoltre, ECOVIS non risponderà qualora l'ufficio federale tedesco non dovesse effettivamente riconoscere tutti i giustificativi messi a disposizione dal Committente che dimostrano l'importo IVA.

8. Recesso
L'incarico di consulenza e prestazione di servizi può essere disdetto regolarmente per iscritto da entrambe le parti rispettando un limite di due settimane, fatto salvo il diritto di entrambe le parti a una revoca straordinaria per motivi importanti.

Nella misura in cui, al momento del recesso, le richieste di rimborso presentate da ECOVIS all'ufficio federale delle finanze tedesco siano pendenti, ECOVIS è obbligata a portarle a termine, qualora il recesso avvenga da parte di ECOVIS, oltre a riscuotere l'onorario forfettario relativo citato nel comma 2..

9. Clausole finali
9.1 Prescrizione
Il diritto del Committente al risarcimento danni dal rapporto giuridico che è alla base delle presenti condizioni di incarico cade in prescrizione da tre anni dal momento in cui si è originato il diritto, al più tardi tuttavia tre anni dopo la conclusione dell'incarico. Questa regolamentazione corrisponde alle norme in vigore per i consulenti fiscali (§ 68 StBerG).

9.2 Luogo di adempimento
Il luogo di adempimento di tutti gli obblighi risultanti dal rapporto di incarico è Hannover/Germania, in mancanza di opposizioni coercitive dovute alla natura degli obblighi da soddisfare.

9.3 Diritto applicabile e foro competente
L'incarico di consulenza e di prestazione di servizi tra il Committente ed ECOVIS è soggetto esclusivamente al diritto tedesco con esclusione delle regole di conflitto del diritto privato internazionale.
Per ogni controversia tra i partner del contratto che non può essere risolta in via amichevole, sono competenti esclusivamente i tribunali di Hannover/Germania.

9.4 Clausola di riserva
Se una o più delle precedenti norme o una regola compresa nell'intero rapporto contrattuale in relazione alle presenti Condizioni generali di contratto si riveli in parte o del tutto inefficace, ciò non colpisce le altre norme. In questo caso, la clausola inefficace di una di queste regole verrà sostituita dalla successiva clausola valida.